il Ministero del Lavoro sul terzo settore: l’avvìo del sistema di controlli in arrivo nel 2027


Da Cantiere Terzo Settore

 controlli al Terzo settore potrebbero arrivare nel 2027. Lo ha anticipato Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali* ospite all’ormai consueto appuntamento di formazione dei centri di servizio per il volontariato (Csv) sulla fiscalità del Terzo settore. Per il quarto anno consecutivo, infatti, i referenti delle aree di consulenza giuridico, fiscale e amministrativa dei Csv si sono ritrovati a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre per una formazione laboratoriale, la cui edizione di quest’anno è stata dedicata ad Elena D’Alessandro, responsabile dell’Ufficio Consulenze di CSV di Verona e componente dell’Area Consulenza di CSVnet, in ricordo del suo importante impegno al servizio della rete dei Csv.

In questa occasione Lombardi ha risposto a una serie di domande sottoposte da Daniele Erler e Francesco Aurisicchio, entrambi componenti dell’Area consulenza di CSVnet.

Come CSVnet abbiamo avuto la possibilità di partecipare al processo di implementazione del sistema dei controlli. Quali saranno ora i prossimi step e le tempistiche di avvio dal punto di vista del Ministero?

È di circa un anno fa la pubblicazione del decreto del 7 agosto 2025 n.125 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui controlli al Terzo settore. Nel frattempo, è stato avviato un percorso partecipato sul tema, a partire dall’implementazione della piattaforma del Runts, considerando che proprio i centri di servizio per il volontariato (Csv) e le reti associative nazionali (Ran) potrebbero utilizzare l’applicativo informatico dedicato ai controlli in quanto potenziali soggetti autorizzati ad effettuarli nei confronti dei loro aderenti.

Parallelamente, con il decreto direttoriale del 10 agosto 2026, sono stati adottati i modelli di verbale, anch’essi frutto di un lavoro condiviso. Si tratta di modelli estremamente schematici, basati sostanzialmente su domande che vanno a scrutinare i diversi profili oggetto di verifica. È importante sottolineare tre aspetti.

Innanzitutto, la graduazione dei controlli, in quanto abbiamo distinto gli enti in ragione delle loro dimensioni economiche. Per gli enti che nell’ultimo triennio hanno riportato in bilancio un valore delle entrate non superiore a 60.000 euro per ciascun anno, infatti, i controlli riguarderanno soltanto sette voci, rispetto alle 18 previste per i controlli svolti nei confronti di tutti gli altri Ets.

Un altro aspetto fondamentale è quello del campionamento, perché non è possibile immaginare di controllare tutto di tutti. Consideriamo che oggi ci sono circa 152.000 enti iscritti al Runts e, dedotte le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, gli enti interessati scendono a circa 130.000. Teoricamente, visto che ogni ente deve avere un controllo nell’arco di un triennio, ogni anno dovrebbero essere controllati poco più di 43.000 enti. Nel primo triennio di applicazione non tutti saranno controllati: sarà sufficiente, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2 del dm n. 125/2025, raggiungere un livello pari al 55%, ma si tratta comunque di numeri significativi. La definizione del campione è un punto sul quale ci siamo interrogati, strettamente legato alla costruzione degli indici di fattori di rischio di violazione di norme imperative del codice dal cui rispetto quali dipende la permanenza della qualifica di Ets o della qualifica particolare (Odv, Aps, ente filantropico, rete associativa).

Alla graduazione e al campionamento si aggiunge poi il concetto della responsabilità, in quanto la possibilità di effettuare i controlli è riconosciuta non soltanto agli uffici del Runts, ma anche alle reti associative nazionali e ai centri di servizio per il volontariato. L’eventuale scelta di richiedere l’autorizzazione porta con sé un’assunzione di responsabilità per tali soggetti privati, i quali diventano garanti nei confronti della pubblica amministrazione e dei cittadini, assicurando che i propri aderenti siano in linea con le previsioni del codice del Terzo settore. È una chiamata alla responsabilità, ma anche una valorizzazione, in termini promozionali, dell’autonomia del Terzo settore.

Normativamente non sono previste delle linee guida per effettuare i controlli, ma è emersa, da parte delle Regioni, delle reti associative e dei Csv, l’esigenza di avere istruzioni operative e, su questo, non ci siamo tirati indietro.

Esiste già una prima elaborazione dedicata agli enti di più piccole dimensioni, i cosiddetti “under 60.000”. A partire da queste indicazioni, si proseguirà il lavoro anche per gli altri enti, che auspichiamo di concludere entro la fine dell’anno. Queste indicazioni saranno il frutto di un esercizio condotto in termini generali ed astratti, che troveranno un fecondo arricchimento (e quindi un aggiornamento costante) nel prosieguo dall’esperienza della concreta prassi applicativa.

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