Dal Sole24Ore.
Il bilancio redatto in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) non esonera dall’obbligo di rispettare la chiarezza, la veridicità e la correttezza. E se le informazioni minime di legge non consentono una rappresentazione intelligibile e completa della situazione patrimoniale e finanziaria, gli amministratori sono tenuti a fornire le informazioni complementari previste dall’articolo 2423, comma 3, del Codice civile, che potrebbero portare alla stesura del bilancio ordinario. Lo ha ribadito da ultimo il Tribunale di Torino con la sentenza del 20 luglio 2026, n. 4431 in linea con quanto già affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza 14 gennaio 2026, n. 659. La giurisprudenza ha anche chiarito che la mancanza di queste informazioni determina la nullità della delibera di approvazione (Tribunale di Ancona, 3 febbraio 2026, n. 246 e Tribunale di Roma, 12 gennaio 2026, n. 505).
Verifiche preventive
La possibilità per le società di redigere il bilancio in forma abbreviata è strumentale ad alleggerire l’apparato documentale e di informazioni da fornire ai soci e al pubblico in considerazione delle minori dimensioni dell’attività. Le dimensioni giustificano una possibile valutazione differente rispetto a determinate voci, una minore analiticità dei conti annuali e un minor flusso informativo.
Con la sentenza del 20 luglio scorso i giudici di Torino hanno però chiarito che questo è possibile solo a patto che il bilancio abbreviato sia sempre in grado di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. Il rispetto di queste clausole generali impone quindi all’organo amministrativo, sotto la vigilanza dell’organo di controllo, di verificare ex ante se le possibili semplificazioni siano coerenti con esse e quindi con le esigenze informative riconducibili al bilancio. Il bilancio abbreviato è una possibilità la cui scelta deve essere coerente con la funzione informativa.