visto di conformità: check-list su controlli e documentazione


Dal Sole24Ore.

Visto di conformità, check list su controlli e documentazione

Giorgio Gavelli

Il rilascio del visto di conformità da parte del professionista abilitato è una attività molto delicata, che non può prescindere dalla conservazione di una adeguata documentazione sui controlli svolti, possibilmente con l’ausilio di una check list che supporti la procedura. È quanto emerge dall’esame della disciplina dell’istituto, della prassi e della giurisprudenza di questi anni.

La fonte normativa del visto è l’articolo 35 del Dlgs 241/1997 (dal 1° gennaio prossimo: articolo 81 del Dlgs 141/2026). La disciplina sanzionatoria è recata dall’ articolo 39 e prevede, per il rilascio del visto infedele, una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie. Solo nel caso del modello 730, l’asseveratore infedele è tenuto (in luogo della sanzione) al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che la violazione non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico di chi ha rilasciato l’asseverazione, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. L’infedeltà emerge se dalle attività di liquidazione, a seguito del controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante.

Per la validità del visto, è necessario – in linea di principio – che le scritture contabili del soggetto vistato siano tenute dal soggetto che appone il visto. Come disposto dall’articolo 23 del Dm 164/99, le scritture contabili si intendono tenute anche quando l’adempimento è curato:

direttamente dal contribuente;

da una società di servizi controllata da uno o più professionisti abilitati (maggioranza assoluta del capitale sociale),

a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso.

Qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, «il contribuente può comunque rivolgersi un Caf-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli … e a predisporre la dichiarazione». (circolare n. 28/E/2014).

In linea di principio, la dichiarazione va sempre trasmessa dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità; nelle istruzioni ai modelli dichiarativi sono presenti le differenti casistiche in cui questo vincolo può ritenersi comunque assolto (invio da parte dello studio associato o società di servizi o Stp a cui appartiene il professionista abilitato al visto).

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