Crisi d’impresa: nelle segnalazioni per la composizione negoziale coinvolti i collegi sindacali ma non i revisori legali


Nuovi compiti per il collegio sindacale ed il sindaco unico di spa ed srl. L’organo di controllo, infatti, a partire dal prossimo 15 novembre sarà chiamato a segnalare per iscritto all’organo amministrativo il verificarsi dei presupposti per il nuovo istituto della composizione negoziale della crisi. Lo prevede il nuovo schema di decreto recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa.

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della competente camera di commercio, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Tale esperto avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di probabile crisi ed insolvenza anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

A chi spetta il nuovo compito di segnalazione. L’organo di controllo societario, stabilisce l’art. 15 del dl, segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanzaØ per la nomina dell’esperto indipendente che, in ausilio all’imprenditore, possa agevolare il risanamento dell’impresa. Tale obbligo, a quanto risulta dalla bozza di dl, sarebbe previsto esclusivamente in capo agli organi di controllo endosocietari, e quindi, nel sistema classico in capo al collegio sindacale ed al sindaco unico. Alla segnalazione, quindi, ad oggi non sarebbe tenuto il revisore esterno che, invece, ai sensi dell’art. 14 del codice della crisi era tenuto a segnalare al cda (o all’amministratore unico) l’esistenza di fondati indizi di crisi. Da evidenziare che, qualora il testo normativo venisse confermato in questi termini, non sussisterebbe soggetto chiamato alla segnalazione nelle migliaia di srl (parrebbe la maggioranza delle società) che ai sensi del novellato art. 2477 cc hanno nominato il revisore esterno e non il sindaco unico o il collegio sindacale. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione (pec) e la stessa deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative. Tale segnalazione, peraltro, si legge nella relazione di accompagnamento, in merito alla situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario costituisce uno specifico dovere per il collegio sindacale, dovere che rientra nella previsione dell’art. 2403 cc. I doveri di controllo, inoltre, dovranno continuare ad essere espletati durante le trattative inerenti la procedura. È opportuno segnalare una ulteriore differenza di tale segnalazione rispetto a quella di allerta di cui all’art. 14 del codice della crisi. Mentre quest’ultima, ai sensi del comma 3° dell’art. 14 citato avrebbe costituito una specifica causa di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, diversi risulteranno gli effetti della segnalazione ai fini della composizione negoziata. In questo caso, invece, la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono solo «valutate» ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 cc.

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