Crisi d’impresa: tra norme operative e rinvii, è tempo di chiarezza


Il decreto legge n.118 del 24 agosto 2021 (Gazzetta ufficiale 202 del 24 agosto) ha modificato in più punti le norme sulla crisi d’impresa previste dal Dlgs 14/2019, rivedendone l’entrata in vigore e prevedendo un nuovo percorso di emersione dalle difficoltà.

L’entrata in vigore della maggior parte delle norme del Codice della crisi viene rinviata al 16 maggio 2022 per consentire il recepimento della direttiva Insolvency (2019/10239). Slittamento ancor più lungo (al 31 dicembre 2023) per il sistema di allerta obbligatorio e automatico, giudicato troppo rigido per far fronte alle esigenze della crisi.

Per aiutare le aziende il difficoltà il Dl 118 introduce invece un percorso volontario ed extragiudiziale denominato «Composizione negoziata della crisi» che sarà operativo dal 15 novembre. Un ruolo fondamentale viene assegnato alla figura dell’esperto che dovrà affiancare l’imprenditore (senza sostituirlo) nella ricerca delle soluzioni e nelle trattative con i creditori. Per questi ultimi rappresenta una “garanzia” di trasparenza e di assenza di intenti dilatori.

Il decreto legge ha invece previsto l’immediata entrata in vigore (che è quindi scatta il 25 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta) del pacchetto di norme del Codice che facilitano il ricorso alle soluzioni negoziate e agli strumenti alternativi al fallimento, come ad esempio la «convenzione di moratoria» che permette all’imprenditore di accordarsi con i creditori per dilazionare scadenze e impegni o l’estensione dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione a tutti i creditori non aderenti.

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