Il ruolo cardine di revisori e sindaci nella composizione negoziale


Sul Sole24Ore l’intervento dell’avv. Cristina Guelfi, docente Inrl, sul ruolo cardine dei revisori nella composizione negoziale.

Il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 ha ulteriormente differito l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022. Ha poi rinviato al 31 dicembre 2023 l’applicazione contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Non pochi dubbi e incertezze si sono così create attorno alla responsabilità del revisore legale dei conti e dell’organo di controllo.

Nell’attesa della piena operatività della riforma sono emersi, intanto, nuovi profili di responsabilità per i revisori e per il collegio sindacale dovuti, in parte, al vuoto normativo che il procrastinarsi della riforma sta producendo nelle procedure di gestione delle crisi aziendali.

In particolare si è evidenziato che il mancato adeguamento delle procedure di allerta per l’immediata rilevazione del potenziale rischio di crisi potrebbe compromettere il processo di acquisizione degli elementi probatori normalmente svolto dal revisore per valutare la sussistenza o meno della continuità aziendale e ancora più per la predisposizione della concreta analisi del rischio che la fase di pianificazione della revisione inevitabilmente richiede.

A questo proposito si rammenta che a livello normativo nazionale la continuità aziendale rappresenta un vero e proprio principio di redazione di bilancio ed implica la necessità di verificare la persistenza della prospettiva di continuità riconducendo così all’esito di tale verifica la scelta dei criteri di valutazione da applicare nelle rappresentazioni di bilancio.

A questo si aggiunga il disposto dell’articolo 14 del Decreto legislativo 14/2019 che attribuisce al collegio sindacale e al revisore legale dei conti, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo unitamente al dovere di segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi presupponendo così un’assunzione di responsabilità solidale fra i rispettivi organi per la mancata tempestiva segnalazione del potenziale squilibrio.

Tutto questo risulta essere stato raccolto dal legislatore e fatto propio nel Codice della Crisi che tuttavia, nella sua attuale formulazione, lascia spazio a dubbi interpretativi anche in relazione al ruolo che l’organo di controllo e il revisore legale ricopriranno con l’entrata in vigore dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa.

La procedura della composizione negoziata della crisi entrerà in vigore a partire dal mese di novembre di quest’anno. Questa procedura, disciplinata all’articolo 2 del decreto legge n. 118 è strutturata attorno alla figura di un soggetto definito “esperto” che deve essere indipendente e imparziale rispetto all’impresa o alle altre parti interessate dall’eventuale operazione di risanamento.

L’imprenditore può accedere a questa procedura volontariamente laddove si sia in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. All’interno di questa procedura di composizione negoziata un ruolo chiave lo ricopre sia l’organo di controllo sia il revisore legale dei conti ai quali l’articolo 2, comma 2, del decreto legge sopra richiamato vi attribuisce il compito di fornire all’esperto le informazioni e le valutazioni elaborate per una ricognizione generale della situazione economico patrimoniale

e finanziaria.

È così onere del revisore e del collegio sindacale mettere l’esperto a conoscenza della situazione patrimoniale della società potenzialmente in crisi.

Qualunque sia l’incertezza applicativa che questa riforma in materia di crisi d’impresa ad oggi presenta risulta evidente da una analisi del testo normativo che un ruolo imprescindibile per la sua concreta operatività sarà affidata, secondo il riparto delle rispettive funzioni, sia al collegio sindacale sia al revisore legale dei conti.

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