Da CantiereTerzoSettore.it
Si avvicina la fine di giugno, la quale rappresenta un periodo fondamentale soprattutto per gli enti del Terzo settore o per molti di essi, chiamati a porre in essere in modo ordinario alcune misure di trasparenza previste dal codice del Terzo settore.
In questo articolo proviamo a fare il punto rispetto a quali siano nello specifico tali obblighi e scadenze previsti per gli Ets, e a come gli enti vi possano adempiere.
Il deposito dei bilanci
Il codice del Terzo settore dispone che gli Ets debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) alcuni fondamentali documenti, fra cui:
- il bilancio di esercizio, la cui redazione e deposito presso il Runts sono obbligatori per tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro dimensione economica. Gli Ets devono redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 2020. In relazione a questi ultimi, si ricorda che il nuovo modello di rendiconto per cassa aggregato (Modello E), introdotto recentemente dal decreto ministeriale 18 febbraio 2026, potrà essere utilizzato solo a partire dalla redazione del bilancio 2026 e non potrà quindi essere adottato per il bilancio 2025. Per un approfondimento sul tema si rinvia all’articolo “Bilancio 2025: rendiconto semplificato anche per i piccoli enti con personalità giuridica”;
- il bilancio sociale, la cui redazione, pubblicazione sul sito internet dell’ente e deposito al Runts riguarda i soli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro. Si ricorda che il bilancio sociale degli Ets deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali disposte con decreto del 4 luglio 2019.
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi. Si fa riferimento alle raccolte previste e disciplinate dall’articolo 143, comma 3, del dpr 917 del 1986 (Tuir) per gli enti non commerciali in generale, e dall’articolo 79, comma 4, lettera a) per gli Ets non commerciali. Entrambe le tipologie di enti, nel momento in cui decidono di porre in essere tali raccolte, sono tenute a redigere per ogni raccolta un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione, oltre che una breve descrizione dell’evento. Il rendiconto menzionato deve essere predisposto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e deve essere conservato insieme alle altre scritture contabili.
Rispetto alla generalità degli enti non lucrativi, gli Ets hanno l’ulteriore obbligo di depositare in via telematica al Runts (allegandoli al bilancio di esercizio) i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, redatti utilizzando l’apposito modello ministeriale.
Per depositare tali documenti è necessario effettuare sul Runts una pratica di “deposito bilancio”. Si ricorda che da qualche mese è attiva la nuova funzionalità di delega, la quale assegna al legale rappresentante dell’ente la possibilità di delegare un’altra persona per la gestione di tutte le pratiche effettuabili sul Runts. Per un approfondimento sul tema, si rinvia all’articolo “Registro unico Terzo settore, attiva la nuova funzione di delega”.
Il deposito al Runts dei documenti appena illustrati deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Gli Ets che hanno da statuto l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale (1° gennaio-31 dicembre), i quali rappresentano sicuramente la casistica più frequente, hanno quindi come scadenza per depositare i bilanci quella del prossimo 29 giugno.
Per quanto riguarda invece gli Ets che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (i quali, si ricorda, se non rivestono la qualifica di impresa sociale sono soggetti all’iscrizione non solo nel Runts ma anche al registro delle imprese), il termine per il deposito al registro imprese dei documenti menzionati in precedenza è quello dei 60 giorni successivi all’approvazione degli stessi. Per completezza di informazione, si ricorda che le cooperative sociali debbono depositare il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale entro 30 giorni dall’approvazione.