Crisi d’impresa: l’organo di controllo può sollecitare la composizione negoziata


Secondo quanto riportato dal Sole24Ore in merito ad approfondimenti sulla composizione negoziata, questo nuovo istituto risulta più agile di quello previsto nel codice della crisi innanzi all’Ocri. È un percorso di negoziazione di tipo volontario e stragiudiziale finalizzato alla ristrutturazione dell’impresa caratterizzato dalla presenza di una figura, l’esperto, che affianca l’imprenditore nel tentare il risanamento di realtà che pur trovandosi in una condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, hanno le potenzialità per superarlo.

L’esperto facilita l’individuazione delle soluzioni maggiormente idonee per superare le “difficoltà” e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. La sua attività è declinata nella sezione III del decreto dirigenziale 28 settembre scorso unitamente al contenuto della piattaforma telematica, del piano di risanamento e del percorso formativo obbligatorio.

E circa il ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata, viene evidenziato che la procedura della composizione negoziata si avvia su impulso dell’imprenditore ma, nelle società di capitali, potrebbe avere impulso dall’organo di controllo che segnala all’amministratore l’esistenza dei presupposti per la presentazione della istanza. Tale «segnalazione non rappresenta una novità… (potendosi) ascrivere nell’ambito dei tradizionali compiti dell’organo di controllo». La norma fa riferimento al solo organo di controllo e non anche al revisore esterno; sarebbe opportuno rivedere la possibilità accordata anche alle Srl di maggiori dimensioni di nominare solo il revisore. La segnalazione si esaurisce nella sfera interna della società e alla stessa deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte dagli amministratori e sull’andamento delle trattative. Tali attività, e ancor prima la tempestività della segnalazione, costituiranno elementi rilevanti che il giudice dovrà necessariamente considerare nel valutare la responsabilità ex articolo 2407 del Codice civile.

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