Crisi d’impresa: sul Sole24Ore un articolo della docente Inrl, avv. Guelfi, sul rafforzamento delle responsabilità degli organi di controllo


Gli amministratori sono solidalmente responsabili con i sindaci per avere omesso lo scambio di informazioni economico-patrimoniali sull’andamento dell’impresa, di rilevanza tale da compromettere la continuità aziendale della stessa.

È quanto ha statuito la Cassazione con la sentenza n.24045/2021 in occasione di un’azione di responsabilità promossa dall’organo sociale contro gli amministratori e sindaci per avere questi ultimi omesso una vigilanza adeguata sull’assetto contabile e societario.

Nel caso di specie, infatti, il collegio sindacale aveva mancato di avviare quel processo di dialogo, di scambio e aggiornamento informativo con l’organo amministrativo sulla situazione contabile e finanziaria dell’impresa tale da pregiudicare la continuità aziendale.

Nel procedimento la difesa dell’organo di controllo aveva sostenuto di non avere ricevuto riscontro da parte dell’organo amministrativo, nonostante le presumibili costanti richieste di informazioni, di significative anomalie tali da far presumere una incertezza nei sei mesi successivi della continuità dell’azienda.

Al contrario, i soci che avevano esperito l’azione di responsabilità avevano argomentato che la semplice richiesta di informazione non è prova sufficientemente valida per sottrarre alla responsabilità il collegio sindacale. Sottolineavano poi che questa responsabilità risultava ulteriormente aggravata alla luce delle nuove disposizioni del Codice della crisi d’impresa, fra cui spicca, per importanza l’articolo 14 che impone che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, verifichino che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La Corte di appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, condannando amministratori e sindaci in solido a risarcire il danno nella misura corrispondente alla sommatoria indistinta dei vari atti commessi.

La Suprema Corte ha ricordato, in via preliminare, che in virtù dell’articolo 2407, comma primo e secondo del codice civile, sindaci e amministratori sono investiti da una forma solidale di responsabilità per il mancato o negligente adempimento dei loro doveri nonché per la produzione di danni che non si sarebbero prodotti se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi propri alla loro carica.

La Cassazione ha aggiunto che non può distinguersi un diverso apporto di ciascun amministratore e dei sindaci nella determinazione del danno dal momento in cui anche alla luce del nuovo Codice della crisi la responsabilità solidale fra questi è rafforzata. Quest’ultima trae origine dall’esigenza di tutelare e preservare l’equilibrio economico aziendale in considerazione della mancanza dell’operatività dei meccanismi di allerta di cui al titolo II del Codice. In altri termini l’organo sindacale ha un dovere rafforzato di attivare gli strumenti di reazione interna ed esterna che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze.

Sotto il profilo di quantificazione del ristoro del danno, la Cassazione ricorda come la responsabilità non può essere comune ed indistinta fra tutti i sindaci ma deve tener conto del contributo causale degli atti prodotti dai diversi sindaci in momenti diversi.

La Cassazione ha infine chiarito come l’organo di controllo, oltre che verbalizzare il proprio dissenso nel verbale delle adunanze del collegio sindacale, deve chiedere per iscritto notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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