Sul Sole24Ore il commento del tesoriere Inrl ad una sentenza sulla revocabilità del liquidatore


Nelle pagine ‘Professioni’ del sole24Ore di oggi un commento del tesoriere Inrl, Paolo Brescia, alla sentenza della Cassazione che ha stabilito che i compensi del liquidatore pagati da una società, successivamente fallita, sono revocabili, in quanto non possono rientrare nelle esenzioni di cui all’articolo 67, comma 3, lettere a) e f) legge fallimentare (sentenza 26244 del 28 settembre scorso ). Il punto 3 della lettera a) dell’articolo 67 recita che: «Non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso».

Il comma 3, lettera f dell’articolo 67 stabilisce invece che non sono soggetti ad azione revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazione di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.

La Cassazione desume che i compensi del liquidatore non rientrano nel l’esenzione dall’attività revocatoria in quanto gli stessi non sono compresi nel novero delle forniture, e quindi a supporto dell’attività di impresa, in quanto il liquidatore, sempre per la Suprema corte, ha la sola funzione di monetizzare l’attivo e pagare

il passivo, attività estranee

all’attività di impresa.

In realtà, con la riforma del 2003 del diritto societario, i poteri e gli obblighi dei liquidatori sono stati dotati di una formula più ampia rispetto a quella che indicava come atti da compiere da parte del liquidatore solo quelli “necessari’’ per lo svolgimento della liquidazione (articolo 2278 del codice civile).

Attualmente l’articolo 2489, che disciplina i poteri e gli obblighi dei liquidatori nelle società di capitali, non parla più di atti «necessari»

ma di atti «utili» per la

liquidazione della società.

Tra gli atti utili rientrano sicuramente la gestione provvisoria dell’impresa se autorizzata dall’assemblea dei soci, possono rientrare l’eventuale completamento di commesse in corso, operazioni organizzative finalizzate alla conservazione del valore dell’impresa o il portare a compimento le attività di

ricerca e sviluppo.

Orbene, sembra che la Cassazione abbia fornito un’interpretazione troppo restrittiva del ruolo del liquidatore e dell’articolo 2489 del Codice civile, non facendo rientrare i relativi compensi nelle esenzioni di cui all’articolo 67 comma 3 legge fallimentare punti a) e f). La Suprema corte non ha considerato che il liquidatore, per l’utilità della liquidazione, potrebbe necessariamente svolgere compiti che rientrano nel novero dell’attività di impresa al fine di mantenere il valore dell’azienda o di singole utilità patrimoniali con l’obiettivo anche di poter affittare o cedere la stessa azienda.

Inoltre il compenso del liquidatore viene deliberato dall’assemblea dei soci e come liquidatore può essere nominato anche un professionista esterno che non ha partecipato alla precedente governance e non ha interessi patrimoniali diretti con la società.

Il professionista ha l’obbligo di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, tra cui possono essere compresi gli atti citati in precedenza, che sicuramente devono rientrare nei servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa, e di conseguenza non soggetti a revocatoria.

La Cassazione inoltre statuisce che il compenso del liquidatore non è esente dalla revocatoria ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera f), in quanto con tali pagamenti non verrebbe rispettata la par condicio creditorum.

Anche su questo punto si può sicuramente affermare che se il liquidatore in sede di nomina assembleare viene autorizzato all’esercizio provvisorio di impresa, e di conseguenza a seguito dell’accettazione della carica lo stesso ha l’onere di completare commesse in corsi di esecuzione, mantenere un’organizzazione aziendale (per la conservazione del valore dell’impresa), il suo compenso dovrebbe rientrare nel novero della prededucibilità, per il semplice fatto che la sua attività porterebbe sicuri benefici alla eventuale successiva liquidazione giudiziale.

Chi sarà il liquidatore che vorrà accettare una carica così delicata e piena di responsabilità, sapendo che in caso di liquidazione non andata a buon fine e successiva dichiarazione di fallimento, dovrà restituire i compensi ricevuti?

La revocatoria dei compensi non periodici, ma basati su percentuali indicate da tariffe professionali, parametrati alla consistenza dell’attivo e liquidabili alla fine della liquidazione, periodo che la prassi fallimentare definisce “sospetto’’, porterebbero al liquidatore oltre al danno la beffa.

Paolo Brescia – Tesoriere Istituto nazionale revisori legali

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