Processo tributario: a rischio l’iter riformato


Su ItaliaOggi un’importante sottolineatura sull’indipendenza del giudice tributario a rischio, con la legge di riforma della giustizia tributaria finisce davanti alla Corte costituzionale. La Corte di giustizia tributaria del Veneto con la corposa (43 pagine) ordinanza n.408 depositata il 31 ottobre 2022 (si veda altro articolo in pagina) ha infatti bloccato il contenzioso pendente su avvisi di accertamento Iva e ha rimesso alla Corte costituzionale l’impianto della nuova legge di riforma di giustizia tributaria (l. 130/22). Il presidente firmatario, Giuseppe Caracciolo, ritiene di non poter adottare alcuna decisione nella controversia senza avere prima sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità di gran parte delle disposizioni che disciplinano l’ordinamento giudiziario tributario così come sono state di recente novellate a mezzo della legge n.130 dell’1/9/2022. In particolare si tratta, in sintesi, di tutte le norme che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al ministero dell’economia anziché a quelle di altra amministrazione centrale dello stato, quella sulla composizione del nuovo consiglio di giustizia della presidenza tributaria, dei requisiti di accesso per il concorso interno di passaggio, della specifica ipotesi di “decadenza” degli appartenenti all’ordine giudiziario tributario. Per il rischio di indipendenza si pone la questione dei giudici che si trovano a essere gestiti da una controparte del contenzioso tributario, il ministero dell’economia, in contrasto, sottolinea l’ordinanza, con i principi costituzionalmente garantiti dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici rispetto all’assetto normativo preesistente, “che già appariva idoneo a pregiudicare la garanzia dei ridetti fondamentali principi in materia di giurisdizione” si legge nell’ordinanza. Su tutte le nuove competenze e interazioni riconosciute dalla legge al ministero i giudici osservano che: “Siffatte intrusive competenze ‘strumentali’ sono esercitate dall’amministrazione finanziaria in condizione di palese conflitto di interessi che è la legge stessa a determinare allorché attribuisce a detta amministrazione funzioni propriamente strumentali all’organizzazione degli uffici giudiziari e funzioni strumentali alla migliore valorizzazione delle funzioni degli enti ed uffici periferici che esercitano in giudizio (davanti ai medesimi uffici giudiziari) i compiti di difesa delle ragioni dell’Erario”.

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