Pnrr e controversie sugli appalti: decide soltanto il TAR del Lazio


Su ItaliaOggi un approfondimento su una misura del Governo. Cala l’accetta sulla giustizia amministrativa chiamata a dirimere le controversie relative agli appalti Pnrr. Per evitare che le opere si incaglino presso i vari Tar regionali, con tempi ad oggi non sostenibili, il governo ha deciso di adottare una serie di misure straordinarie e transitorie, a partire dalla creazione di una sorta di camera unica di giudizio presso il Tar Lazio. E’ una delle novità del prossimo decreto legge Pnrr, in fase di ultimazione presso la cabina di regia del ministro Raffaele Fitto. Secondo fonti governative, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un vertice allargato a tutti i ministri per dirimere gli ultimi nodi, dalla nuova governance per la gestione dei fondi al nuovo reclutamento nella scuola richiesto da Bruxelles. Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal consiglio dei ministri la prossima settimana. l dl prevede che tutti i ricorsi relativi alle procedure non solo di aggiudicazione dei lavori ma anche di autorizzazione degli stessi, nonché di localizzazione ed eventuale esproprio dei terreni su cui realizzarli, siano accentrati presso il Tar Lazio. Questo per garantire che cause simili non abbiano giudizi diversi frutto della diversa interpretazione dei giudici dei tribunali regionali amministrativi. Nella bozza di decreto si legge che “in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori e nei giudizi che riguardano le procedure di localizzazione, progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate, “in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr” e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, “nonché qualsiasi altro procedimento amministrativo connesso alla realizzazione delle suddette opere, sussiste la competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”. Inoltre, in sede di pronuncia di un eventuale provvedimento cautelare il Tar dovrà tenere conto “della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr”. Al fine di assicurare una rapida definizione dei giudizi relativi alle controversie in atto, il dl tagli anche i tempi. Tutti i termini processuali ordinari, compresi, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti sono ridotti della metà. Per la pubblicazione del dispositivo il Tar avrà a disposizione solo 3 giorni e per la proposizione dei motivi di appello, “in caso di richiesta al Consiglio di Stato di sospensione dell’esecutività del dispositivo”, i termini sono ridotti, “in caso di omessa notificazione della sentenza di primo grado, a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza”.

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