Bilanci, le regole contabili sulla riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita


Dal Sole24Ore.

La riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante non ne cambia la classificazione iniziale.

Il principio contabile Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede la riclassificazione nell’attivo circolante, in apposita voce preceduta da numero romano (separata dalle rimanenze), nel momento in cui le immobilizzazioni sono destinate all’alienazione: l’ammortamento è interrotto. In tale situazione si applica l’articolo 2423-ter comma 3 del Codice civile che obbliga all’aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 relativi, rispettivamente, allo stato patrimoniale e al conto economico. La valutazione avviene al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, come prevede l’articolo 2426 n. 9 per le rimanenze iscritte nell’attivo circolante. Queste regole si applicano anche ai cespiti obsoleti e in generale a tutti quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente, che sono poi valutati al minore tra valore netto contabile e valore recuperabile, con interruzione dell’ammortamento.

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