Da ItaliaOggi. Revisori esclusi (e arrabbiati) dalla legge che ridefinisce le responsabilità per i componenti dei collegi sindacali (Atto Camera 1276, approvato da Montecitorio in prima lettura il 29 maggio). Il testo va a riscrivere l’articolo 2407 del Codice civile, mettendo un tetto economico alle responsabilità dei sindaci, che ad oggi era illimitata. La norma però, denunciano dall’Inrl (Istituto nazionale revisori legali) non comprende tutte le professionalità coinvolte. «Il nuovo comma introdotto all’art.2407», si legge nella nota diffusa dall’Inrl, «recita che “L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il
il danno…” e, secondo le motivazioni della relazione illustrativa, è stato introdotto con la necessità di uniformare la disciplina della prescrizione con quella prevista per i Revisori Legali per i quali “l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione…”, in considerazione del fatto che non di rado il collegio sindacale o sindaco unico svolge anche la funzione di revisione legale.
L’INRL osserva che altrettanto non di rado, in molte Srl è stato scelto, ai sensi dell’art.2477, di nominare il solo revisore che invece non svolge anche la funzione di organo di controllo, riservata al collegio sindacale o sindaco unico.
Nell’esprimere un plauso circa la volontà del legislatore di uniformare la disciplina delle scadenze temporali dell’azione risarcitoria, l’INRL – al tempo stesso – si chiede perché tale uniformità non sia stata estesa anche alla quantificazione della responsabilità dei Revisori Legali, prevedendo gli stessi limiti quantitativi ancorati a multipli del compenso annuo percepito.
Da qui l’esplicita richiesta che, all’atto della discussione ed approvazione in Senato presso la Commissione in sede referente, si provveda ad ovviare a questa lacuna, rendendo omogenea la normativa che dovrà entrare in vigore sia per i collegi sindacali, i sindaci unici che per tutti i Revisori Legali.
Per l’INRL la mancata modifica di tale norma porterebbe ad una ‘discriminazione inaccettabile’ e senza alcun senso logico fra sindaco incaricato anche della revisione (debitamente tutelato) ed il revisore legale non incaricato del controllo di legalità, purtroppo non tutelato.