Da Euroconferencenews.it
Se gli associati hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025, l’adesione dell’associazione per il biennio 2025-2026 è valida; gli associati devono, però, confermare il concordato anche per il biennio 2026-2027, pena la cessazione degli effetti del concordato per l’associazione con riferimento all’annualità 2026.
Il vincolo posto dal D.Lgs. n. 81/2025 tra associazione e associati non viene, infatti, infranto dal fatto che il biennio di adesione può essere disallineato (per il primo anno tale vincolo infatti non esisteva), a patto che tutte le parti in causa continuino ad essere assoggettate al concordato, rinnovando l’adesione.
Il vincolo tra associati e associazione
Con decorrenza dal 13 giugno 2025 opera una nuova causa di esclusione dal concordato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. n. 13/2024: con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, opera una causa di esclusione per gli associati che hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, hanno partecipato a un’associazione professionale, a una STP o una società tra avvocati. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato. Analogamente la successiva lettera b-sexies) prevede una causa di esclusione a carico dell’associazione professionale (o della STP o della STA), qualora non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 21 quali ipotesi di cessazione del concordato.
Le nuove previsioni hanno lo scopo di vincolare al concordato i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali/società tra professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano. Lo scopo è evidentemente quello di prevenire riallocazioni di reddito verso il soggetto che ha aderito al concordato.
Questo vincolo opera a patto che professionista associato e associazione svolgano analoga attività, come chiarito nella risposta a interpello n. 45/2026.