Iperammortamento: il rilascio della certificazione contabile è affidato ai revisori legali


Dal Sole24Ore.

L’articolo 7, comma 2 dello schema di decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 (Dm Iper), ancora in attesa della a pubblicazione in Gazzetta ufficiale, riproduce la stessa formulazione dell’articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Piano Transizione 5.0). Il decreto stabilisce che sono abilitati al rilascio della certificazione contabile «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti in base al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative». Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (previsto all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo). 

La dicitura «soggetti incaricati» è la stessa che nel Piano Transizione 5.0 ha consolidato la lettura applicativa del ministero delle Imprese e del Gse: l’impresa già dotata di organo di revisione legale (collegio sindacale con funzioni di revisione, revisore unico o società di revisione) non può rivolgersi a un revisore esterno per la certificazione delle spese ammissibili, ma deve avvalersi del soggetto già incaricato del controllo sul bilancio.

La scelta poggia su un’esigenza di indipendenza e continuità informativa: il revisore che certifica le spese ammissibili è lo stesso che ne verifica la rilevazione contabile nel bilancio d’esercizio. Lo stesso articolo 7 richiama del resto i principi di indipendenza ex articolo 10 del Dlgs 39/2010 e, in attesa della loro adozione, il codice etico Ifac.

La discontinuità rispetto al 5.0 sta nell’assenza di qualsiasi meccanismo di ristoro per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale. L’articolo 38, comma 15, ultimo periodo del Dl 19/2024 riconosceva a queste imprese le spese di certificazione contabile in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5mila euro.

La replica del meccanismo nell’iperammortamento, peraltro, non sarebbe tecnicamente immediata: la maggiorazione del 180-100-50% opera sul costo di acquisizione del bene strumentale ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (articolo 1, comma 427 della legge 199/2025; articolo 4, comma 1 del Dm Iper), e il costo del revisore non è capitalizzabile sul bene. Un’integrazione del beneficio analoga a quella del 5.0 richiederebbe un intervento sulla norma primaria, non un correttivo del decreto attuativo.

Il risultato, sul piano applicativo, è lineare: la certificazione contabile diventa universale, a prescindere dall’ammontare dell’investimento, dimensione d’impresa e natura del bene, ma il costo del professionista resta tutto a carico del beneficiario. Per le Pmi con investimenti modesti l’incidenza dell’adempimento sul beneficio netto è rilevante.

Un esempio numerico fissa l’ordine di grandezza. Un investimento di 20mila euro in un bene (si veda l’Allegato IV alla legge 199/2025), con maggiorazione del 180%, produce per un soggetto Ires un risparmio fiscale lordo di 8.640 euro (20mila x 180% x 24%). Da questo importo vanno detratti il costo della perizia tecnica asseverata (obbligatoria, nelle versioni più recenti dello schema di decreto, anche per beni di costo unitario inferiore a 300mila euro), il costo della certificazione contabile e gli oneri di gestione delle tre comunicazioni al Gse (preventiva, di conferma, di completamento), cui si aggiunge la comunicazione periodica annuale per il monitoraggio.

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