composizione negoziata: i passaggi chiave della bozza dell’agenzia delle entrate per la transazione fiscale


Da Euroconferencenews.it

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in consultazione la bozza della prima parte della circolare a commento degli istituti di risoluzione della crisi di impresa introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”).

Particolarmente importanti sono i passaggi dedicati alle proposte transattive formulate alle Agenzie fiscali nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi d’impresa (“CNC”), come previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, il quale è stato introdotto dal c.d. Correttivo-ter al Codice della Crisi, con entrata in vigore dal 28 settembre 2024 (applicabile, quindi, alle trattative avviate con istanze di composizione negoziata presentate successivamente a tale data).

Si tratta, come è noto, della possibilità di concludere, nel corso della CNC, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, concernente il pagamento, anche parziale o dilazionato, del debito erariale e dei relativi accessori (attualmente non è, invece, prevista nella CNC la possibilità di transare i debiti per contributi previdenziali e quelli per tributi locali).

In merito all’ambito applicativo dell’accordo con il Fisco, la bozza di circolare conferma (anche se non vi erano dubbi) che questo può prevedere pure lo stralcio del debito per IVA. Infatti, sulla base di quanto già in passato chiarito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti Sas) per la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, la falcidia del credito IVA può ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione Europea, purché sia dimostrato, mediante attestazione, che essa realizza la migliore soddisfazione possibile del credito nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Sempre in ambito oggettivo, la bozza di circolare afferma che, benché la norma di legge non preveda un preciso limite temporale, in analogia con quanto disposto dell’art. 63, comma 1, CCII, per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella composizione negoziata la proposta transattiva deve avere a oggetto solo i debiti sorti sino alla data della sua presentazione. Con riferimento a detti debiti, l’ufficio procederà all’emissione della certificazione per la parte non iscritta a ruolo, nonché per i ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione.

Pertanto, non possono essere oggetto di proposta transattiva i debiti fiscali eventualmente sorti durante la composizione negoziata.

Per quanto riguarda la documentazione rilevante ai fini dell’accordo transattivo con il Fisco, la bozza di circolare pone particolare rilievo alle seguenti due relazioni redatte da professionisti qualificati previste dalla norma:

  • relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo fiscale rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
  • relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro e a tal fine designato.

La bozza di circolare sostiene la tesi secondo la quale le 2 relazioni non possano essere redatte dalla medesima figura; ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza. Sicuramente, il revisore legale della società, anche se iscritto nell’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), CCIInon può redigere anche la relazione sulla convenienza della proposta in quanto difetta del requisito di indipendenza (detta conclusione è confermata anche dal D.M. 23 aprile 2026 di aggiornamento delle linee guida per la composizione negoziata). Ma, pure nel caso in cui la società non abbia un revisore legale, il professionista incaricato che attesta la convenienza della proposta non pare possa anche esprimersi sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, dovendosi quindi nominare un apposito revisore.

Ancorché non espressamente previsto dalla norma, la bozza di circolare ritiene che all’istanza di accordo transattivo debba essere allegato il piano di risanamento redatto nell’ambito della CNC in vista dei possibili esiti delle trattative previsti dall’art. 23, commi 1 e 2, CCII.

Inoltre, sempre secondo la bozza di circolare, al fine di agevolare l’istruttoria da parte degli uffici è auspicabile che venga presentata una specifica relazione sulla fattibilità del piano, eventualmente anche non attestata, in quanto questa rappresenta un elemento essenziale per valutare in via prognostica la ragionevole possibilità che il debitore possa adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo. L’eventuale mancanza dell’attestazione non può comunque incidere sul giudizio finale degli uffici.

L’attestazione di fattibilità del piano non può in ogni caso essere richiesta all’esperto, il quale non riveste il ruolo di “attestatore”, bensì quello di “facilitatore”, che affianca l’imprenditore in crisi, fornendogli le proprie competenze per la ricerca di una ragionevole soluzione per il risanamento dell’impresa, favorendo il dialogo con le parti interessate alle trattative.

Da ultimo, la bozza di circolare precisa che l’eventuale rigetto della proposta di transazione dovrà essere motivato in base a reali circostanze di fatto da cui emerga la non convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero la non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, le mancate prospettive di risanamento, o eventuali condotte fraudolente).

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