Dall’AdE news.
Per gli ETS non commerciali che svolgono anche attività commerciale, la contabilità separata è un obbligo previsto espressamente dall’art. 87, comma 4, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). La ratio è soprattutto fiscale: occorre mantenere nettamente distinta l’attività istituzionale/non commerciale da quella commerciale, perché producono effetti fiscali differenti.
Perché è obbligatoria
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 2026, ha chiarito un punto importante: per gli ETS la vecchia disciplina dell’art. 144, comma 2, del TUIR — che imponeva agli enti non commerciali la contabilità separata quando svolgevano attività commerciale — non si applica più direttamente, perché la stessa disciplina è stata sostanzialmente trasposta nell’art. 87 del CTS.
La finalità è quella di garantire una tracciabilità analitica delle operazioni commerciali, separandole da quelle istituzionali.
In concreto, la separazione serve a:
- Determinare correttamente il reddito d’impresa prodotto dall’attività commerciale dell’ETS.
- Individuare costi e ricavi imputabili all’attività commerciale, evitando che costi relativi all’attività istituzionale vengano utilizzati per abbattere indebitamente il reddito imponibile.
- Applicare correttamente le diverse regole fiscali previste dal CTS per attività commerciali e non commerciali.
- Consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria, rendendo ricostruibile l’origine di ricavi, proventi e costi.
- Evitare commistioni patrimoniali e contabili tra attività che godono di un trattamento fiscale diverso.