Da Euroconferencenews.it
L’ISA Italia 230 attribuisce alle carte di lavoro un ruolo centrale nella revisione, quale base probatoria del giudizio espresso sul bilancio e presidio della qualità dell’incarico. La documentazione deve consentire a un revisore esperto di comprendere procedure svolte, elementi probativi acquisiti, giudizi professionali significativi e conclusioni raggiunte. Il fascicolo di revisione deve essere completato entro 60 giorni dalla relazione e conservato per 10 anni, garantendo tracciabilità, verificabilità e trasparenza dell’intero processo di revisione.
Il revisore, per esprimere un giudizio sul bilancio, deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati ed eseguire una serie di verifiche su di essi, la cui natura, ampiezza e tempistica viene definita sulla base dei rischi dell’incarico che il revisore ha individuato in sede di pianificazione del lavoro.
Gli elementi probativi, acquisiti assieme alla descrizione delle verifiche effettuate e delle conclusioni raggiunte, devono essere formalizzate in carte di lavoro che, nel loro insieme, rappresentano la “documentazione” del lavoro di revisione.
Il principio ISA Italia 230 definisce in modo puntuale le responsabilità del revisore nella predisposizione, organizzazione e conservazione delle carte di lavoro.
Va innanzitutto chiarito che non si tratta di mero adempimento formale, poiché l’insieme delle carte di lavoro (denominato per legge “fascicolo di revisione”) costituisce la base probatoria del lavoro svolto, consentendo la verificabilità e la trasparenza delle verifiche effettuate e, quando le stesse siano adeguatamente preparate, anche la qualità complessiva dell’attività di revisione.
Una documentazione completa, tempestiva e ben strutturata ha 3 principali obiettivi:
- tutelare il revisore, dando prova formale e verificabile delle verifiche effettuate;
- facilitare la comprensione e la trasparenza verso il supervisore interno e gli organi di vigilanza esterni;
- contribuire in modo determinante alla credibilità dell’intero processo di revisione contabile.
Secondo il principio, la documentazione deve fornire:
- evidenza sufficiente e appropriata degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore;
- prova che la revisione sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi ISA e alle disposizioni normative applicabili.
La documentazione ha inoltre, come ricordato sopra, funzioni operative fondamentali:
- supporta la pianificazione e l’esecuzione delle procedure di verifica;
- facilita la supervisione e il riesame del lavoro da parte del responsabile dell’incarico;
- consente il monitoraggio della qualità interno il controllo di qualità esterno del MEF o CONSOB;
- mantiene traccia degli aspetti rilevanti per gli anni successivi.
Il principio chiarisce che la documentazione deve essere predisposta tempestivamente, poiché la qualità delle carte di lavoro diminuisce se redatte molto tempo dopo l’esecuzione delle procedure.
È lecito chiedersi: quali caratteristiche devono avere le carte di lavoro e qual è il loro contenuto minimo?
Relativamente alle caratteristiche, l’ISA Italia 230 non richiede una forma codificata e quindi la formalizzazione è libera e basata sul giudizio professionale del singolo revisore ma, come contenuto minimo, il principio richiede che la carta di lavoro sia tale da consentire a un revisore esperto, estraneo all’incarico, di comprendere:
- natura, tempistica ed estensione delle procedure svolte;
- risultati ottenuti e elementi probativi acquisiti;
- aspetti significativi emersi, giudizi professionali formulati e conclusioni raggiunte.
Tra gli elementi tipici della documentazione che è inclusa nel fascicolo di revisione rientrano, ad esempio, i programmi di lavoro, le analisi, le note di commento, i riepiloghi, le lettere di conferma e attestazione, le checklist, la corrispondenza significativa, gli estratti di documenti aziendali rilevanti e qualsiasi altro documento che sia utile alla comprensione del lavoro svolto e delle conclusioni raggiunte.
Il principio specifica che non è necessario conservare le bozze superate, le annotazioni preliminari etc. potendo le stesse essere omesse nel fascicolo finale che dovrà contenere solo gli elementi rilevanti per la tipologia di giudizio emesso.