Da Ministero del Lavoro.
Si avvicina la scadenza del 22 ottobre 2026 alle ore 12.00 prevista dall’Avviso n. 2/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che riguarda il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale degli ETS ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore. La domanda è presentabile dal 17 settembre e il termine è perentorio.
1. Che cosa finanzia il bando
La dotazione complessiva è di 10,534 milioni di euro, articolata in:
- 8,427 milioni come anticipo, pari all’80%;
- 2,107 milioni come saldo, pari al 20%.
Possono partecipare ODV, APS, fondazioni del Terzo settore e reti associative, con i requisiti previsti dall’Avviso. Il progetto deve avere carattere nazionale, con attività effettivamente realizzate in almeno 10 Regioni, durata tra 12 e 18 mesi e finanziamento ministeriale compreso tra 250.000 e 500.000 euro.
Un punto particolarmente importante per chi si occupa di revisione è che il costo del progetto non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo depositato al RUNTS; in caso di partenariato si sommano le entrate dei partecipanti.
2. Che cosa devono fare i revisori legali?
Qui c’è un aspetto molto interessante per la professione del revisore legale: il revisore non deve necessariamente intervenire nella domanda del 22 ottobre, ma assume un ruolo preciso nella fase di rendicontazione del progetto finanziato.
Il bando stabilisce infatti che il rendiconto finale può essere corredato volontariamente da una relazione di coerenza e conformità redatta:
- dall’organo di controllo dell’ETS, se svolge anche la revisione legale ai sensi dell’art. 30, comma 6, CTS;
- oppure dal soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell’art. 31 CTS;
- oppure da un altro revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro MEF ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
Quindi, l’attività del revisore è espressamente valorizzata dal bando.
Il Ministero predisporrà uno specifico modello di attestazione. La relazione dovrà essere trasmessa insieme all’elenco dei giustificativi delle spese e alla dichiarazione che le spese non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici.
4. Il vantaggio concreto dell’intervento del revisore
Questo è forse il punto più rilevante per gli ETS.
Il Ministero prevede due modalità di controllo finale:
Senza relazione del revisore → controllo integrale (“a tappeto”)
Con relazione di coerenza e conformità → controllo a campione.
Pertanto, la relazione del revisore non è obbligatoria, ma ha una funzione molto concreta: riduce il livello di controllo amministrativo-contabile successivo, passando dal controllo integrale a quello a campione.
Attenzione però: se il controllo a campione rileva gravi inosservanze della Circolare 2/2009 o dei principi contabili, il Ministero può trasformarlo in un controllo integrale e, in quel caso, non riconoscere il costo sostenuto dall’ente per la relazione di coerenza e conformità.
5. Un’attività che il revisore dovrebbe preparare già prima dell’avvio
Dal punto di vista professionale, quindi, sarebbe opportuno che il revisore non aspettasse la rendicontazione finale.
Per un ETS ammesso al finanziamento, il revisore dovrebbe impostare fin dall’inizio una sorta di “audit trail” del progetto, verificando progressivamente:
- piano finanziario approvato → spesa sostenuta;
- fattura/documento giustificativo;
- effettivo pagamento e relativa quietanza;
- imputazione della spesa alla corretta macrovoce;
- rispetto dei massimali e dei limiti di eleggibilità;
- assenza di doppio finanziamento pubblico;
- corretta tracciabilità dei movimenti sul conto dedicato;
- coerenza tra attività realizzata e spesa sostenuta.
Il bando prevede infatti anche rendicontazioni semestrali: entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre l’ente deve trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento con il rendiconto delle spese del periodo.