Dal Sole24Ore.
La notifica di un avviso bonario legato al mancato o tardivo versamento delle somme dovute sulla base della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) accettata dal contribuente non costituirà più causa di decadenza, a condizione che si versi quanto richiesto entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione. È una delle novità più rilevanti introdotte dall’articolo 15 del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 giugno.
L’articolo 15 del correttivo prevede ora che la causa di decadenza in questione si realizzi nel solo caso in cui, a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute sulla base dei valori concordati, entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso bonario. La disposizione troverà applicazione anche con riferimento ai soggetti che hanno aderito al Cpb 2024/2025. Dal momento che la norma richiama la comunicazione prevista dall’articolo 36-bis, potranno dunque formare oggetto di regolarizzazione tutte le violazioni legate ai controlli automatizzati, e quindi non solo quelle per omessi e carenti versamenti delle somme dovute a saldo, ma le medesime violazione legate anche agli acconti.