Da fiscoetasse.com
Importante intervento dell’OIC sul principio n. 30 stabilendo che i rendiconti vanno redatti con gli stessi criteri di quello finale. Svalutazione dell’avviamento e costi non recuperabili a stretto giro. Dunque i bilanci intermedi vanno redatti utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio d’esercizio e le relative valutazioni vanno effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”. Pertanto la svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non potrà essere ripristinata in un successivo bilancio e i costi iscritti nel conto economico del bilancio…
L’OIC precisa che il nuovo standard dovrà essere applicato a partire dal 2026, ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.
Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.
Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
Questa soluzione, sottolinea l’Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.