Dal Sole24Ore.
Come in una sorta di «lascia o raddoppia», stanno iniziando a verificarsi tentativi di un secondo accesso alla composizione negoziata da parte di imprese che si trovano a dover fronteggiare crisi prolungate nel tempo o riacutizzatesi successivamente. Una delle questioni che sta emergendo è se e in che termini si possa azzerare e far ripartire il cronometro di cui all’articolo 8 del Codice della crisi, secondo cui la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo massimo, anche non continuativo, di dodici mesi. Ci si interroga, in particolare, a quali condizioni – una volta definito un primo percorso di composizione negoziata – possa scattare, a seguito dell’accesso a un secondo round, un nuovo termine di durata delle misure protettive.
Sull’argomento si segnala l’interessante pronuncia con cui il Tribunale di Bologna (decreto del 19 maggio 2025) è giunto alla conclusione che la crisi fosse la stessa già fronteggiata originariamente con la prima Cnc e con la proposizione degli originari accordi di ristrutturazione omologati, nell’ambito dei quali la debitrice aveva beneficiato del jolly della durata massima prevista ex lege per la concessione delle misure protettive.
Stesso debito da ristrutturare, con medesime risorse e sovrapponibilità persino delle strategie di risanamento (come anche degli orizzonti temporali del piano) equivalgono a persistenza della originaria crisi, tuttora irrisolta, che non danno titolo a nuova edizione delle misure protettive.