Dal Sole24Ore.
La sostituzione di un associato – che recede dall’associazione professionale in costanza di concordato – con un altro che aderisce al Cpb non comporta cessazione per lo studio associato, anche se le due proposte di concordato hanno il periodo di applicazione sfalsato. Sono le conclusioni a cui giungono due risposte ad interpello (rispettivamente n. 103/2026 e n. 100/2026) diffuse dall’agenzia delle Entrate, il 2 aprile 2026, a dimostrazione di come (nonostante stia per iniziare il terzo giro di opzioni) le tematiche relative alla permanenza del Cpb in caso di eventi non ordinari pongano ancora i contribuenti di fronte a molti interrogativi.