iperammortamento: da domani via libera alle domande delle società. il calendario per la spettanza e la fruizione


Dal Sole24Ore.

chiude la lunga attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0: da domani alle 12 sarà possibile presentare le prenotazioni per l’iperammortamento sul portale del Gestore dei servizi energetici (www.gse.it). Lo prevede un decreto direttoriale della Dg Politica industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy in pubblicazione oggi, con le istruzioni di compilazione. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse accedendo con Spid o carta d’identità elettronica nella sezione Area Clienti della piattaforma Gse.

La misura, prevista dall’ultima legge di bilancio, riguarda investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e, nella versione definitiva del decreto attuativo Mimit-Mef, che ha ottenuto il visto della Corte dei conti, viene confermato che i limiti per l’individuazione degli scaglioni di investimento (iperammortamento del 180% per la quota fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e 50% oltre 10 e fino a 20 milioni) si calcolano su base annua.

Per le imprese il primo passaggio è la trasmissione di una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Poi, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal Gse, va trasmessa la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per arrivare al 20% del costo di acquisizione (l’adeguamento di questa seconda fase sulla piattaforma del Gse sarà comunicato con un ulteriore decreto direttoriale del Mimit). Al completamento degli investimenti, poi, e avvenuta l’interconnessione dei beni, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni. Il mancato invio di queste comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (si veda anche l’articolo a pagina 31 sulle regole relative a spettanza e fruizione). Non c’è questo vincolo, invece, per le altre due comunicazioni di monitoraggio che sono state aggiunte, su input della Ragioneria dello Stato, rispetto al vecchio piano 5.0. Si tratta di una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno sugli investimenti effettuati e di una ulteriore, integrativa, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il via libera della Corte dei conti al decreto Mimit-Mef segna la fine di un percorso a dir poco farraginoso. Sono trascorsi quasi sei mesi in attesa che la misura diventasse a tutti gli effetti operativa. 

Il calendario per la spettanza e la fruizione

Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento, firmato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio, in attuazione dei commi 427-436 della legge di Bilancio 2026, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, articola la disciplina del beneficio sull’incrocio di quattro eventi: il completamento dell’investimento, l’entrata in funzione del bene, la trasmissione al Gse della comunicazione di completamento e la ricezione dell’esito positivo delle verifiche, la cosiddetta «ricevuta Gse». I quattro non sono tenuti a coincidere: dalla loro mappatura dipende l’imputazione temporale della maggiorazione.

L’articolo 4 , comma 1 fissa due regole. La prima governa la spettanza: la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. Letta sistematicamente: la spettanza matura nel periodo d’imposta dell’evento che si verifica per ultimo tra la trasmissione al Gse e l’entrata in funzione. Se l’entrata in funzione precede o coincide con la trasmissione, la spettanza è nel periodo di quest’ultima; se è successiva, slitta in avanti. La comunicazione resta formalmente valida; è la maturazione del diritto a spostarsi, non a perdersi. La seconda regola governa la fruizione, subordinata alla ricezione della ricevuta Gse. Il Gestore dispone di dieci giorni, prorogabili di altri dieci in caso di integrazione documentale, per emetterla. La ricevuta è condizione di utilizzabilità in dichiarazione, ma non sposta il periodo d’imposta di spettanza. 

Previous crisi d'impresa: le tempistiche per l'approvazione dei bilanci
Next terzo settore: nelle scadenze di giugno tutti gli obblighi di trasparenza