Da Euroconferencenews.it
L’omessa nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata non può essere degradata a mero inadempimento procedurale dell’assemblea. Essa incide, piuttosto, sulla completezza dell’assetto organizzativo societario, poiché lascia privo di presidio il punto di intersezione tra autonomia privata dei soci, tutela dei creditori, affidamento dei terzi e attendibilità dell’informazione contabile. Nel momento in cui la società supera le soglie dimensionali previste dall’art. 2477, c.c., il controllo cessa di appartenere alla sfera della libera opportunità statutaria e diviene elemento necessario della struttura societaria, funzionale non soltanto alla verifica del bilancio, ma alla più ampia esigenza di trasparenza e responsabilizzazione dell’impresa.
L’art. 2477, c.c., individua le ipotesi nelle quali la S.r.l. è tenuta alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, segnando il passaggio da un modello di controllo rimesso all’autonomia statutaria a un presidio imposto dalla legge.
L’obbligo scaturisce, in primo luogo, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti. Esso sorge, inoltre, quando ricorre il presupposto dimensionale, ossia quando la società abbia superato, per 2 esercizi consecutivi, almeno 1 dei 3 limiti normativamente previsti, costituiti da 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e venti dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La disciplina contempla anche il venir meno dell’obbligo, ma con riferimento alla sola ipotesi fondata sul superamento dei parametri dimensionali. Se, per 3 esercizi consecutivi, la società non supera alcuno dei limiti suddetti, cessa il presupposto legale che impone la permanenza dell’organo di controllo o del revisore. Tale cessazione, tuttavia, non deve essere letta come automatica estinzione dell’incarico in corso, dovendo essere coordinata con la durata della nomina già conferita, con le clausole statutarie eventualmente applicabili e con la corretta scansione deliberativa dell’assemblea.
Quando l’obbligo sorge per effetto del superamento dei limiti, l’assemblea che approva il bilancio dal quale emerge il superamento deve provvedere alla nomina entro 30 giorni. Qualora l’assemblea resti inerte, la nomina è effettuata dal Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. L’intervento giudiziale non si configura, dunque, come esercizio di un potere officioso in senso proprio, poiché il Tribunale non procede spontaneamente alla nomina, ma viene investito della questione mediante l’iniziativa di un soggetto legittimato o attraverso la segnalazione proveniente dal Registro delle Imprese.
La formula “qualsiasi soggetto interessato” deve essere intesa in senso ampio. Possono rientrarvi, anzitutto, i soci, anche individualmente, quando l’omessa nomina comprometta la regolarità dell’assetto societario o impedisca l’attivazione di un presidio di controllo legalmente imposto. La legittimazione può essere riconosciuta anche agli amministratori, i quali, pur essendo ordinariamente tenuti a promuovere la convocazione assembleare e a sollecitare la società all’adempimento, possono rivolgersi al Tribunale nelle ipotesi in cui l’assemblea non sia in grado di deliberare, non raggiunga le maggioranze necessarie, ovvero non riesca a individuare un soggetto disponibile ad accettare l’incarico.
Nel novero dei soggetti interessati possono, inoltre, essere ricompresi i creditori sociali, a condizione che facciano valere un interesse concreto e attuale alla regolarizzazione dell’assetto di controllo. Tale interesse non si esaurisce in una generica pretesa alla buona amministrazione della società debitrice, ma si collega alla tutela dell’affidamento nell’informazione contabile, alla verificabilità del bilancio e, in ultima analisi, alla conservazione della garanzia patrimoniale sulla quale il creditore fonda le proprie ragioni. La posizione del Conservatore del Registro delle Imprese non coincide con quella dei soggetti interessati alla nomina. Questi ultimi si attivano per la tutela di un interesse proprio, specifico e qualificato, mentre il Conservatore interviene in ragione della funzione pubblicistica attribuita all’ufficio, segnalando al Tribunale l’omessa nomina dell’organo di controllo o del revisore quando l’inadempimento emerga dalle risultanze del Registro.
La segnalazione del Conservatore assume, quindi, natura diversa dalla semplice istanza di parte. Essa costituisce espressione di un doveroso potere di impulso, coerente con la logica delle segnalazioni previste dal Codice della Crisi e funzionale alla regolarità dell’organizzazione societaria. In tale prospettiva, l’intervento del Conservatore si collega al legittimo esercizio della funzione di vigilanza sul sistema della pubblicità legale, affidata agli uffici del Registro delle Imprese anche ai sensi dell’art. 8, comma 4, Legge n. 580/1993. La finalità non è la protezione di un interesse individuale, bensì la salvaguardia dell’affidabilità del sistema informativo societario e, attraverso di esso, di un interesse generale alla trasparenza e alla corretta circolazione delle informazioni economico-giuridiche.
Ne deriva che la nomina giudiziale assume natura sostitutiva rispetto all’inerzia della società, ma resta vincolata nei presupposti e nella funzione. Il Tribunale non amministra l’impresa né invade l’autonomia gestionale degli organi sociali. Tuttavia, quando procede alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, integra dall’esterno un assetto che la società era tenuta a predisporre autonomamente. L’inerzia assembleare, pertanto, non elimina l’obbligo né ne riduce la portata, ma determina il trasferimento del potere di attuazione dall’autonomia sociale all’autorità giudiziaria, a conferma della rilevanza pubblicistica che il controllo assume nelle S.r.l. che abbiano raggiunto una determinata dimensione economica o una particolare complessità organizzativa.