terzo settore: i chiarimenti sull’obbligatorietà della contabilità separata per gli ets che svolgono ‘anche’ attività commerciali


Dall’AdE news.

Per gli ETS non commerciali che svolgono anche attività commerciale, la contabilità separata è un obbligo previsto espressamente dall’art. 87, comma 4, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). La ratio è soprattutto fiscale: occorre mantenere nettamente distinta l’attività istituzionale/non commerciale da quella commerciale, perché producono effetti fiscali differenti.

Perché è obbligatoria

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 2026, ha chiarito un punto importante: per gli ETS la vecchia disciplina dell’art. 144, comma 2, del TUIR — che imponeva agli enti non commerciali la contabilità separata quando svolgevano attività commerciale — non si applica più direttamente, perché la stessa disciplina è stata sostanzialmente trasposta nell’art. 87 del CTS.

La finalità è quella di garantire una tracciabilità analitica delle operazioni commerciali, separandole da quelle istituzionali.

In concreto, la separazione serve a:

  1. Determinare correttamente il reddito d’impresa prodotto dall’attività commerciale dell’ETS.
  2. Individuare costi e ricavi imputabili all’attività commerciale, evitando che costi relativi all’attività istituzionale vengano utilizzati per abbattere indebitamente il reddito imponibile.
  3. Applicare correttamente le diverse regole fiscali previste dal CTS per attività commerciali e non commerciali.
  4. Consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria, rendendo ricostruibile l’origine di ricavi, proventi e costi.
  5. Evitare commistioni patrimoniali e contabili tra attività che godono di un trattamento fiscale diverso.

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