NormAttiva.it
E’ 58.412 il numero dei professionisti iscritti all’albo telematico dei CTU, consulenti tecnici ed i commercialisti ed esperti contabili rappresentano il 30% sul totale. Vale la pena ricordare che a funzione va inquadrata nella più ampia categoria dei professionisti che forniscono al giudice competenze tecniche necessarie per decidere una controversia. Il riferimento centrale è il D.M. 4 agosto 2023, n. 109, che ha ridefinito categorie, settori di specializzazione e requisiti dell’Albo CTU.
Quali sono, in concreto, le funzioni dell’esperto contabile CTU?
L’esperto contabile può essere chiamato dal giudice soprattutto per ricostruire, verificare e valutare fatti di natura economico-contabile, fornendo una risposta tecnica ai quesiti contenuti nell’ordinanza di nomina.
In particolare può svolgere attività di:
- esame della contabilità di imprese, società, enti e persone fisiche;
- ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un soggetto;
- verifica della correttezza delle scritture contabili e dei bilanci;
- ricostruzione di rapporti di dare-avere tra le parti;
- determinazione di crediti, debiti, interessi, rivalutazioni e danni economici, quando il calcolo richiede specifiche competenze contabili;
- ricostruzione dei flussi finanziari e bancari;
- verifica di eventuali anomalie contabili, movimentazioni non giustificate o operazioni economicamente incoerenti;
- esame della documentazione fiscale e contabile necessaria alla soluzione del quesito;
- valutazione di poste di bilancio, perdite, patrimonio netto e risultati economici;
- supporto al giudice nelle controversie societarie, commerciali, bancarie, fallimentari/concorsuali e relative a rapporti contrattuali di natura economica.
Un aspetto importante è che il CTU non decide la controversia: fornisce al giudice una valutazione tecnica su fatti e dati contabili. La decisione giuridica rimane di esclusiva competenza del magistrato.
Il punto particolarmente interessante per gli esperti contabili
Il D.M. 109/2023 ha introdotto un sistema nel quale l’iscrizione all’Albo CTU non è più una semplice iscrizione “generica”: il professionista deve indicare la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione. Il decreto richiede inoltre una speciale competenza tecnica, normalmente dimostrata attraverso almeno cinque anni di esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionale; in alternativa sono previste specifiche condizioni legate a titoli di specializzazione, curriculum scientifico e certificazione professionale.
Questo è particolarmente significativo per i commercialisti e gli esperti contabili perché consente di valorizzare competenze specialistiche molto diverse, anziché considerare la consulenza contabile come un’attività indistinta.
CTU e consulente tecnico di parte: attenzione alla differenza
È utile distinguere:
| Figura | Funzione |
|---|---|
| CTU | È nominato dal giudice e svolge una funzione di ausilio tecnico al giudice |
| CTP | È nominato da una parte e sostiene tecnicamente la posizione della parte |
| Esperto contabile CTU | Applica le proprie competenze contabili al quesito formulato dal giudice |
| Giudice | Valuta la CTU insieme agli altri elementi di prova e decide la controversia |
L’Albo CTU è istituito presso ogni tribunale e oggi confluisce nel sistema nazionale previsto dalla riforma del processo civile; il Ministero della Giustizia mantiene inoltre l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici, articolato per categorie e settori di specializzazione.
Un profilo da approfondire
Per un esperto contabile, però, c’è una questione molto interessante: quali attività rientrano propriamente nella sua competenza come CTU e quali, invece, sono riservate al dottore commercialista o richiedono competenze ulteriori.
Questo tema diventa particolarmente rilevante, ad esempio, per perizie societarie, valutazioni d’azienda, procedure concorsuali, controversie bancarie, bilanci, danno da perdita di chance e quantificazione del danno.