Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della UE i principi di rendicontazione di sostenibilità


Da Euroconferencenews.it

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 due nuovi regolamenti delegati che intervengono sui principi di rendicontazione di sostenibilità, dando attuazione al percorso di semplificazione avviato con il pacchetto Omnibus I.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2026/1560 e del Regolamento delegato (UE) 2026/1563, entrambi adottati dalla Commissione europea il 3 luglio 2026.

I due provvedimenti operano su piani distinti ma strettamente collegati: il primo introduce un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione e disciplina il limite alle richieste informative lungo la catena del valore; il secondo modifica profondamente gli ESRS, semplificando il sistema applicabile alle imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria.

Principi di rendicontazione di sostenibilità: cosa cambia con Omnibus I

La revisione si inserisce nel quadro delineato dalla Direttiva (UE) 2026/470, che ha modificato la disciplina europea della rendicontazione societaria di sostenibilità e del dovere di diligenza.

Uno degli obiettivi centrali è ridurre la complessità e gli oneri amministrativi connessi alla rendicontazione, mantenendo al tempo stesso un sistema di informazioni sulla sostenibilità comparabili e utilizzabili da investitori, finanziatori e altri stakeholder.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 interviene in particolare sugli ESRS previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/2772.

La revisione è orientata a:

  • ridurre il numero degli elementi di informazione;
  • attribuire maggiore rilievo alle informazioni quantitative rispetto alle descrizioni narrative;
  • distinguere più chiaramente gli elementi obbligatori da quelli volontari;
  • fornire indicazioni più precise sull’applicazione del principio di rilevanza;
  • migliorare la coerenza con le altre normative dell’Unione europea;
  • rafforzare, per quanto possibile, l’interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione.

L’intervento riguarda quindi non soltanto la quantità delle informazioni richieste, ma anche il metodo attraverso il quale le imprese devono individuare ciò che è effettivamente rilevante ai fini della propria rendicontazione.

La doppia rilevanza resta al centro degli ESRS

La revisione non elimina il principio della doppia rilevanza, che continua a rappresentare la base della rendicontazione europea di sostenibilità.

L’impresa deve pertanto considerare sia la rilevanza dell’impatto, relativa agli effetti dell’attività aziendale sulle persone e sull’ambiente, sia la rilevanza finanziaria, relativa ai rischi e alle opportunità di sostenibilità che possono incidere sull’impresa.

I nuovi ESRS introducono tuttavia modalità applicative volte a rendere la valutazione più proporzionata.

Tra le novità assume particolare interesse la possibilità di adottare un approccio “dall’alto verso il basso”: l’impresa può partire dall’analisi della propria strategia, del modello aziendale, dei settori di attività, delle aree geografiche e delle caratteristiche della catena del valore per individuare i temi potenzialmente rilevanti, concentrando successivamente l’analisi sugli aspetti che richiedono un approfondimento.

Inoltre, nella valutazione della doppia rilevanza l’impresa può utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti, evitando una ricerca indiscriminata di informazioni su ogni possibile impatto, rischio o opportunità.

Il nuovo limite alle richieste lungo la catena del valore

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 introduce un altro elemento particolarmente significativo del nuovo sistema: il cosiddetto limite per la catena del valore.

Il limite individua la quantità massima di informazioni sulla sostenibilità che le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria possono richiedere alle imprese della propria catena del valore che non superano, alla chiusura del bilancio, una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente.

L’obiettivo è evitare che la riduzione del perimetro degli obblighi introdotta da Omnibus I venga indirettamente neutralizzata attraverso richieste informative eccessive provenienti da clienti o altre imprese della filiera soggette alla CSRD.

Il limite riguarda gli specifici elementi informativi individuati dal Regolamento 2026/1560.

Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante anche per le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate alla rendicontazione, operano come fornitori di grandi imprese e continuano quindi a essere interessate dalle richieste di dati ESG provenienti dalla catena del valore.

Un principio volontario per le imprese fino a 1.000 dipendenti

Il Regolamento 2026/1560 stabilisce inoltre un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario rivolto alle imprese non soggette agli obblighi previsti dalla direttiva contabile e che non superano una media di 1.000 dipendenti.

Il principio è costruito secondo criteri di proporzionalità e si articola in due livelli.

Il modulo base comprende le informative generali e una serie di metriche ambientali, sociali e di governance. Tra gli ambiti considerati figurano, ad esempio, energia ed emissioni di gas a effetto serra, inquinamento, biodiversità, acqua, economia circolare, forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzione e formazione, nonché condanne e ammende in materia di corruzione.

Il modulo onnicomprensivo integra il modulo base con informazioni ulteriori, destinate in particolare a soddisfare le esigenze informative di banche, investitori e clienti aziendali.

L’applicazione del modulo base costituisce il presupposto per l’utilizzo del modulo onnicomprensivo.

La rendicontazione resta volontaria: il principio non introduce, per le imprese interessate, un autonomo obbligo giuridico di pubblicazione.

Un riferimento comune per imprese, banche e filiere

La portata del nuovo standard volontario va però oltre la semplice possibilità di pubblicare un report di sostenibilità.

La Commissione individua infatti nel principio anche uno strumento per rendere più omogeneo il dialogo informativo tra le imprese e i propri interlocutori.

Le informazioni possono essere utilizzate per rispondere alle esigenze informative delle imprese della catena del valore, ma anche di banche e investitori, contribuendo a creare un linguaggio comune per la raccolta e la trasmissione dei dati di sostenibilità.

Il Regolamento incoraggia inoltre istituti finanziari, partecipanti ai mercati finanziari, imprese di assicurazione ed enti creditizi a limitare, per quanto possibile, le proprie richieste informative alle informazioni previste dal nuovo principio anche quando le richieste perseguano finalità diverse dalla rendicontazione prevista dalla CSRD.

Le imprese che applicano volontariamente il principio non sono inoltre tenute a ottenere un’attestazione delle informazioni comunicate.

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