soglie del bilancio delle micro imprese e in forma abbreviata


Da Euroconferencenews.it

In attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il Legislatore italiano nell’ambito del D.Lgs. n. 125/2024 ha modificato le soglie di riferimento dell’attivo di Stato patrimoniale e dei ricavi legate alla possibilità di:

  • redigere il bilancio nella forma super semplificata delle micro imprese;
  • redigere il bilancio in forma abbreviata.

nuovi limiti hanno trovato applicazione già per i bilanci dell’esercizio 2024 e valgono altresì per i bilanci 2025 generalmente da approvare entro il 30 aprile 2026.

Sono considerate micro imprese ai sensi dell’art. 2435-ter, c.c., le società che:

  • se si trovano nel primo esercizio di attività, non superano 2 dei 3 parametri di riferimento (senza necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare);
  • negli esercizi successivi al primo, per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 parametri di riferimento.

L’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 125/2024, ha innalzato i limiti di 2 parametri di riferimento su 3, il cui mancato superamento consente di qualificare la società come micro impresa; si tratta delle soglie previste per l’attivo di Stato patrimoniale e per i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Nulla invece è cambiato per il terzo parametro che si riferisce ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Invece, i limiti non superati i quali le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sono individuati dall’art. 2435-bis, c.c.; anch’essi sono stati innalzati a opera dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 125/2024.

Parimenti a quanto previsto per le soglie relative al bilancio delle micro imprese, pure con riferimento al bilancio in forma abbreviata, le soglie che hanno subito un potenziamento sono quelle riferite all’attivo di Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni; di contro, il parametro di cui al n. 3, comma 1, art. 2435-bis, c.c., non è stato intaccato dalla novella normativa ed è rimasto quindi fissato in misura pari a 50 unità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024.

Si ricorda che il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

  • con riferimento al primo esercizio di attività, a condizione che non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento, senza la necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare;
  • dal secondo esercizio in avanti, laddove per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento. Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2025, se le soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2024 e 2025.

Al riguardo, infatti, dovrebbe ritenersi superato il tradizionale orientamento del CNDCEC, secondo cui sarebbe opportuno usufruire delle semplificazioni a partire dal bilancio dell’esercizio successivo al secondo consecutivo nel quale non vengono superati i limiti dimensionali. Una società avrebbe potuto, quindi, applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2025, se non avesse superato almeno 2 delle 3 soglie dimensionali negli esercizi 2023 e 2024.

Il bilancio deve, invece, essere redatto nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento. Pertanto, una società che abbia superato le soglie dimensionali negli esercizi 2024 e 2025 dovrebbe decadere dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2025.

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