Da Paradigma.it
Un nuovo tassello completa il quadro europeo sulla trasparenza e sull’integrità dei rating ESG.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1° settembre 2026 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1119 della Commissione, del 26 maggio 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 precisando le informazioni che devono essere presentate all’ESMA nelle domande di autorizzazione e di riconoscimento dei fornitori di rating ESG.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché traduce il nuovo sistema europeo di vigilanza sui provider ESG in requisiti documentali e organizzativi concreti, interessando non soltanto le metodologie utilizzate per elaborare i rating, ma anche la governance del provider, i conflitti di interesse, l’outsourcing e l’organizzazione dei controlli.
Il nuovo quadro europeo dei rating ESG
Il riferimento di base è il Regolamento (UE) 2024/3005, adottato per rafforzare l’affidabilità, la comparabilità e la trasparenza delle attività di rating ambientale, sociale e di governance.
La disciplina europea attribuisce a ESMA un ruolo centrale nell’autorizzazione e nella supervisione dei fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea. I provider già operativi nell’UE alla data di entrata in vigore del regolamento sono inoltre soggetti a specifiche disposizioni transitorie per continuare la propria attività.
Il nuovo Regolamento delegato 2026/1119 specifica ora quali informazioni ESMA deve poter acquisire per valutare le richieste di autorizzazione dei soggetti stabiliti nell’Unione e di riconoscimento dei provider stabiliti in Paesi terzi.
Assetti proprietari e struttura organizzativa sotto esame
Uno dei primi ambiti interessati riguarda la struttura societaria e proprietaria del provider.
La domanda deve consentire a ESMA di ricostruire, tra gli altri elementi, la struttura del capitale, la natura diretta o indiretta delle partecipazioni, i diritti di voto e i collegamenti tra il richiedente, le eventuali società controllanti e le controllate.
È inoltre richiesta una rappresentazione dell’assetto organizzativo, con particolare attenzione alle responsabilità attribuite ai componenti del senior management.
Il principio sottostante è significativo: la qualità e l’affidabilità di un rating ESG non vengono considerate esclusivamente come una questione metodologica, ma anche come il risultato di un’adeguata governance dell’organizzazione che produce il rating.
Metodologie e procedure di revisione dei rating ESG
Un’altra parte centrale della documentazione riguarda naturalmente le metodologie utilizzate per elaborare i rating.
Per ciascun prodotto ESG devono essere descritte le procedure e le metodologie utilizzate, comprese le informazioni relative all’eventuale utilizzo di dati derivanti dalla normativa europea sulla finanza sostenibile e dalla rendicontazione societaria.
Il provider deve inoltre indicare se le metodologie utilizzate si fondano su evidenze scientifiche e tengono conto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi o di altri accordi internazionali rilevanti.
Sono richieste anche le procedure attraverso le quali vengono effettuate la revisione dei rating ESG e la revisione delle relative metodologie.
L’obiettivo è permettere a ESMA di valutare non soltanto come viene prodotto un rating, ma anche quali meccanismi siano previsti per mantenerlo aggiornato, coerente e metodologicamente affidabile.
Conflitti di interesse: dai principi alle procedure operative
Particolarmente rilevante è la disciplina relativa ai conflitti di interesse.
Il Regolamento 2026/1119 richiede ai provider di documentare le politiche e le procedure adottate per identificare, gestire e comunicare i conflitti di interesse previsti dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2024/3005.
La documentazione deve comprendere anche la descrizione dei canali interni attraverso i quali possono essere segnalate violazioni effettive o potenziali del principio di indipendenza, insieme alle misure predisposte per proteggere l’identità dei soggetti segnalanti.
Sono inoltre oggetto di attenzione i processi di controllo relativi all’acquisizione di nuovi clienti, alle operazioni personali dei dipendenti, alle attività professionali esterne e all’accettazione di regali e forme di ospitalità.
Il regolamento richiede inoltre informazioni sui criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone direttamente coinvolte nelle attività di rating e sui compiti attribuiti all’organo di gestione.
Il tema ESG viene così collegato in modo molto netto a compliance, indipendenza, governance e sistemi di controllo interno.
Outsourcing e attività ulteriori del provider
Un altro fronte riguarda l’outsourcing.
In presenza di attività esternalizzate, o che si prevede di esternalizzare, il provider deve presentare la propria policy di outsourcing o altri documenti idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea, oltre alle copie degli accordi di outsourcing già esistenti.
Devono inoltre essere indicate le altre attività commerciali esercitate dal provider e, quando applicabile, l’autorità competente responsabile della loro supervisione.
La disposizione assume rilievo soprattutto alla luce della necessità di garantire una sufficiente separazione tra le attività di rating ESG e altre attività potenzialmente in grado di incidere sull’indipendenza del giudizio.