Dal Sole24Ore
Molto spesso le nano-imprese esternalizzano la tenuta della contabilità, e si deve quindi applicare il principio di revisione internazionale Isa Italia 402, potendo tra l’altro il revisore trarre utili spunti anche dal documento del Cndcec «La revisione legale nelle nano-imprese» del gennaio 2020.
L’affidamento dell’attività a un esterno, quale un dottore commercialista, un esperto contabile, o un altro professionista di settore, può ridurre il rischio di errori significativi per l’impresa, in special modo se essa non possiede le risorse e le competenze necessarie per svolgere le attività oggetto di affidamento dell’incarico.
In ogni caso, però, l’attività che il revisore è chiamato a svolgere è direttamente connessa alla natura e alla rilevanza dei servizi offerti dal fornitore.
Per questo motivo, il primo passo che il revisore deve compiere è quello di comprendere quali sono i servizi contabili prestati dal fornitore, potendo in questo caso fare riferimento al contratto stipulato tra l’impresa e il fornitore stesso.
Dal contratto, infatti, possono essere desunte informazioni riguardanti i dati che devono essere forniti all’impresa utilizzatrice, così come può essere riconosciuto il diritto, per il revisore dell’impresa, ad accedere alle registrazioni delle imprese tenute presso lo studio fornitore.
Il mandato professionale
Alla luce di queste considerazioni, il professionista che presta il servizio di tenuta della contabilità potrebbe opportunamente rivedere il contratto stipulato, inserendo espresse pattuizioni riferite:
alle modalità e ai termini con cui i dati vengono forniti all’impresa utilizzatrice (e, quindi, al revisore);
ai controlli sui dati forniti ed elaborati richiesti in capo all’impresa utilizzatrice;
agli altri servizi offerti dallo studio con riferimento ai rapporti con il revisore, eventualmente rivedendo il compenso concordato.
Al fine di recepire questi suggerimenti, le Linee guida del Cndcec del 2020 propongono un modello di mandato professionale nell’ambito del quale, tra le prestazioni offerte, viene espressamente richiamata l’«assistenza nella gestione del rapporto con il revisore legale dei conti per le attività strettamente legate all’incarico di revisione del bilancio d’esercizio», riconoscendo poi il diritto del revisore di accedere alle registrazioni contabili e all’altra documentazione tenuta dallo studio, secondo tempi e modi di volta in volta concordati.
Nella lettera di incarico al professionista sarebbe altresì opportuno tornare a ribadire che l’esternalizzazione delle attività contabili non esonera la direzione dell’impresa dalle specifiche responsabilità per il bilancio. Anche il revisore, dal suo canto, potrebbe ribadire tale ultimo aspetto nella lettera di attestazione, nell’ambito della quale sono chiarite le responsabilità degli amministratori sul bilancio. Molto spesso, infatti, nelle imprese che esternalizzano la tenuta della contabilità gli amministratori ritengono erroneamente di poter attribuire tutte le responsabilità ai professionisti incaricati, che qualificano quali unici obbligati alla corretta e veritiera rappresentazione del bilancio.
Dichiarazioni e questionari
Nella stessa lettera di attestazione, poi, dovrebbero essere inserite apposite dichiarazioni degli amministratori con riferimento all’avvenuta comunicazione, da parte del fornitore, di frodi (o sospetti di frodi), errori non corretti che influiscono sul bilancio, non conformità (o sospette non conformità) a leggi e regolamenti.
Da ultimo, il revisore potrebbe altresì redigere uno specifico questionario per la comprensione dei servizi offerti dal fornitore dei servizi, allegando un memorandum con una breve descrizione della struttura amministrativa della società e dei rapporti con il professionista esterno, anche alla luce dei sistemi informatici da ciascuno di essi utilizzati, in modo da poter individuare il più efficiente ed efficace approccio di revisione.