Dal Sole24Ore.
Correzione fiscale di errori contabili, la qualificazione degli errori come “non rilevanti”, confermata dalla revisione obbligatoria del bilancio, dovrebbe impedire contestazioni sommarie da parte delle Entrate. Lo afferma Assonime nella corposa circolare 20, diffusa il 5 agosto, che illustra il nuovo regime introdotto dal Dlgs 192/2025 con decorrenza dalle correzioni effettuate dall’esercizio 2025. Spazio alla correzione fiscale semplificata anche per gli aggiustamenti tardivi da transfer pricing laddove essi, come di norma, costituiscano una erronea applicazione di clausole dei contratti intercompany.
La circolare Assonime 20/2026 costituisce, in assenza ad oggi di istruzioni ufficiali dell’agenzia delle Entrate, un completo vademecum sulla disciplina fiscale “semplificata” della correzione di errori contabili introdotta dal Dlgs 192/2025.
Uno dei principali aspetti innovativi della disposizione riguarda la necessità, per poter applicare il sistema semplificato (secondo cui le poste iscritte per la correzione assumono immediata rilevanza ai fini del reddito di impresa), che si tratti di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. Un dubbio che è stato sollevato in dottrina riguarda la possibilità, o meno, per il fisco, di disconoscere la qualificazione di “non rilevanza” fatta dal redattore del bilancio e confermata dal revisore. Secondo Assonime, il wording utilizzato dal legislatore (errori “iscritti in bilancio”) non è decisivo per sposare una o l’altra tesi. Ciò che invece deve essere adeguatamente valorizzato è il fatto che la norma pone quale (ulteriore) condizione la necessità che il bilancio in cui si iscrive la correzione sia sottoposto a revisione legale obbligatoria. Requisito che, conclude la circolare, costituisce un adeguato presidio rispetto a eventuali contestazioni sommarie da parte delle Entrate, le quali dunque, aggiungiamo, nella generalità dei casi, non dovrebbero essere consentite.
Assonime affronta anche il tema (oggetto di osservazione nei pareri delle commissioni parlamentari allo schema di decreto, ma non recepito del testo normativo) della riconducibilità al concetto di errore contabile (e di relativa correzione) degli aggiustamenti da transfer pricing omessi o erroneamente iscritti nell’esercizio di competenza e corretti nell’esercizio successivo. La circolare 20 sottolinea, in modo condivisibile, che si tratta di fattispecie nelle quali “l’aggiustamento di prezzo” emerge a fronte di un’errata rappresentazione contabile (e fiscale) del contratto, il che fa rientrare a pieno titolo le correzioni (sussistendo gli altri requisiti) nell’ambito della disciplina fiscale semplificata.